CAS 2025/A/11527 Maja Göthberg contro Lazio Women 2015 Un r.l. del 26 maggio 2026.
La pronuncia in esame è destinata a fare giurisprudenza poiché il TAS/CAS ovvero Il Tribunale Arbitrale dello Sport con sede a Losanna (la massima autorità giudiziaria e l'organo supremo di giustizia nell'ordinamento sportivo internazionale) ha statuito che le formalità nazionali, inclusi i requisiti di registrazione, non determinano la validità contrattuale.
L’intera controversia, iniziata con il rigetto delle richieste della calciatrice da parte della Fifa Dispute Resolution Chamber (DRC), quindi impugnata dalla stessa avanti al CAS, ruota attorno all’interpretazione delle tutele di cui all’art. 18 quater delle FIFA RSTP che disciplina la tutela della maternità.
Secondo il CAS, tale tutela e protezione non sorge con la mera firma del contratto, ma in applicazione dei principi del diritto svizzero secondo cui “fatte salve disposizioni di legge contrarie, il contratto individuale di lavoro non è soggetto ad alcun requisito formale specifico” e “la firma delle parti non è obbligatoria per la conclusione di un
contratto di lavoro”, se le parti hanno raggiunto un accordo su tutti gli elementi essenziali del contratto con una combinazione di condotta espressa e implicita, si presume che “il contratto sarà vincolante nonostante eventuali riserve su elementi secondari”.
Vediamo la vicenda oggetto della pronuncia.
Dopo la stipula di un contratto annuale, al termine della stagione 2023/2024 in cui la Lazio conquista la promozione in serie A e la Göthberg diventa una delle protagoniste della squadra, la società scrive alla calciatrice il proprio entusiasmo per le sue prestazioni, evidenziando il proprio desiderio di averla in squadra anche la stagione successiva. E così le viene comunicato che sarà inserita nel gruppo Whataspp della squadra, come effettivamente viene poi fatto e al suo agente viene trasmessa una prima bozza di contratto. La calciatrice chiede solo una piccola integrazione al contratto, che viene accettata dalla società e dunque viene inviata una nuova versione del contratto con le due modifiche/integrazioni richieste dall’atleta.
Viene quindi comunicata alla Göthberg la data delle visite mediche e organizzato il transfer dall’aeroporto. La giocatrice scopre, il giorno dopo, di essere incinta e lo comunica subito alla SS Lazio. Nel corso di un colloquio con il procuratore della calciatrice, la società sostiene quindi di non aver alcun obbligo nei confronti dell’atleta poiché il contratto non era ancora stato sottoscritto. Peraltro, la calciatrice aveva richiesto la massima riservatezza sulla gravidanza, ma la notizia era stata comunque diffusa all’interno della squadra.
Ed ecco che la calciatrice avvia l’iter giudiziario che si è concluso appunto con la sentenza del CAS in esame.
La nutrita corrispondenza intercorsa su Whatsapp è stata ritenuta dal CAS provante in maniera inequivoca la volontà della società di rinnovare il contratto e quella della giocatrice di accettare la proposta. Con la conseguenza che il contratto – secondo il CAS – anche se non formalizzato con la sottoscrizione, era già perfezionato nei suoi elementi essenziali.
Dagli atti e dai fatti è quindi emerso che senza la gravidanza il contratto della Göthberg sarebbe stato rinnovato. La gravidanza, però, è tutelata dalle norme FIFA, come è giusto che sia e nel caso in esame vi è stata una concreta applicazione di tale tutela.
di Maria Novella Faletti