In ambito sportivo con il termine Safeguarding si è soliti fare riferimento all'insieme di misure di prevenzione e presidi di controllo volti a tutelare gli atleti, soprattutto minori, contro ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
La lotta contro gli abusi, la violenza e le discriminazioni nello sport costituisce un tema di rilevanza nazionale ed internazionale che dovrebbe essere una priorità etica, prima ancora di un obbligo normativo.
Come noto, la riforma dello sport ha introdotto diversi obblighi in capo tanto alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate (DSA), degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e delle Associazioni Benemerite (AB), quanto delle Associazioni e Società sportive in tema safeguarding. In particolare:
- Entro il 31 dicembre 2023, le FSN, DSA, EPS e AB dovevano emanare le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli Organizzativi di Gestione e di Controllo (MOGC) dell’attività sportiva e dei Codici di Condotta a tutela dei minori;
- L’obbligo per le FSN, DSA, EPS e AB di istituire il Responsabile delle politiche di Safeguarding;
L’obbligo entro 12 mesi dalla comunicazione delle Linee Guida per la predisposizione e l’adozione dei MOGC dell’attività sportiva e dei Codici di Condotta a tutela dei minori in conformità alle Linee Guida, la relativa predisposizione e adozione da parte delle Associazioni e delle Società Sportive affiliate; - L’obbligo per le Associazioni e Società Sportive affiliate di nominare, entro il 31 dicembre 2024, un Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni.
Ricordo che le Associazioni e Società sportive che non hanno adottato o non adottano i MOGC e i Codici di Condotta sono sanzionate secondo le procedure disciplinari previste dalle diverse FSN, DSA, EPS e AB a cui sono affiliate (art. 16, comma 3 D. Lgs. 39/2021), non senza dimenticare che il CONI ha altresì dato la facoltà alle FSN, DSA, EPS e AB di prevedere che l’adozione dei MOGC e dei codici di condotta sia condizione per l’affiliazione o riaffiliazione dell’Associazione o della Società Sportiva affiliata (art. 5, comma 2 Modello Safeguarding CONI).
A fronte dunque dell’obbligo normativamente previsto per le Associazioni e Società Sportive di nominare un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, occorre però fare attenzione, poiché non basta solo la nomina.
La scelta e la designazione del Safeguarding Officer (il Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni) implica una valutazione preventiva di competenza, affidabilità e idoneità.
Le Sezioni Unite della Corte di Appello FIGC con la decisione n. 0088/FCA del 09.02.26 sono intervenute sul tema, specificando che:
“Il ruolo di Responsabile safeguarding comporta una vigilanza attiva, capacità di intercettare segnali di disagio, obbligo di segnalazione tempestiva alla Commissione Federale e concreta attuazione delle politiche di prevenzione. Spesso le società sportive, specie dilettantistiche, affidano il ruolo di Safeguarding Officer a dirigenti interni già onerati di altri incarichi, senza una reale verifica di competenze multidisciplinari”.
Secondo la pronuncia in esame la prassi sopra descritta può tradursi in responsabilità disciplinare non solo per omessa vigilanza, ma per errata individuazione del soggetto incaricato.
La scelta del Responsabile Safeguarding diventa dunque un fattore importante di compliance sostanziale poiché, secondo la Corte di Appello FIGC, “la responsabilità del sodalizio si estende alla struttura, alla cultura interna e alla capacità di prevenzione”.
di Maria Novella Faletti