Contratti sportivi: cosa occorre sapere prima di firmare

Pubblicato il 3 luglio 2026 alle ore 14:10

Dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la Riforma dello Sport (Decreto Legislativo n. 36/2021). La riforma ha modificato la nozione di “lavoratore sportivo”: l’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021 definisce lavoratore sportivo una serie di figure professionali che esercitano attività sportiva a fronte di un corrispettivo, indipendentemente dal settore (professionistico o dilettantistico), quali:

  • atleta
  • allenatore
  • istruttore
  • direttore tecnico
  • direttore sportivo
  • preparatore atletico
  • direttore di gara

Sono inclusi anche i tesserati che svolgono mansioni fondamentali per lo svolgimento dell’attività sportiva, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline, con l’esclusione di quelle di carattere amministrativo-gestionale.

Uno degli aspetti più rilevanti della riforma è l’abolizione, ai fini della disciplina giuslavoristica, della distinzione tra settore professionistico e dilettantistico.

Un aspetto decisivo da valutare è la natura del rapporto, che può essere di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. La qualificazione dipende dalle effettive modalità di svolgimento della prestazione.

Ai sensi dell’art. 2094 c.c., il prestatore di lavoro subordinato è colui che si obbliga, verso un corrispettivo, a collaborare prestando il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro. La giurisprudenza ha individuato una serie di indici che indicano la natura subordinata del rapporto, quali:

  • la continuità della prestazione e la messa a disposizione delle energie lavorative;
  • l’osservanza di un orario di lavoro predeterminato;
  • una retribuzione fissa e periodica;
  • l’assenza di rischio d’impresa in capo al lavoratore;
  • lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale;
  • l’esercizio del potere di controllo e disciplinare da parte del datore di lavoro.

Il rapporto di lavoro sportivo può anche configurarsi come lavoro autonomo. La Legge n. 91/1981, all’art. 3 già prevedeva che la prestazione sportiva potesse costituire oggetto di contratto di lavoro autonomo in presenza di taluni requisiti, ed esempio lo svolgimento dell’attività in una singola manifestazione sportiva, l’assenza di vincoli sulla frequenza degli allenamenti o limiti orari. Lavoro autonomo ora presunto nell'area del dilettantismo, secondo la previsione di cui al 2° comma dell’art. 28 D.Lgs. 36/21.

Prima di firmare, dunque, è doveroso analizzare attentamente il testo del contratto ed i seguenti aspetti:

  • forma scritta: è fondamentale esigere un contratto scritto. L’art 27, comma 4 D. Lgs. 36/21 prevede la forma scritta ad substantiam (a pena di nullità) per il contratto di lavoro subordinato sportivo. Un contratto scritto garantisce certamente certezza sui diritti e doveri di entrambe le parti;
  • corrispettivo e diritti di immagine: il contratto deve definire chiaramente l’entità e le modalità di pagamento del compenso. È prassi comune, specialmente per atleti di un certo livello, stipulare un accordo separato per la cessione dei diritti di immagine;
  • cessione del contratto: è frequente la “cessione del contratto” da una società sportiva ad un’altra, che comporta il trasferimento del rapporto di lavoro ed è ammessa solo con il consenso del lavoratore sportivo e secondo le modalità fissate dalle federazioni;
  • clausole vessatorie: occorre valutare le condizioni che possono portare ad uno squilibrio nella posizione del lavoratore. Tali clausole devono essere formulate in modo chiaro e comprensibile;
  • svolgimento di altre attività lavorative: in generale, non sussiste incompatibilità tra il rapporto di lavoro sportivo e lo svolgimento di un’altra attività lavorativa (autonoma o dipendente), a condizione che questa non si ponga in concorrenza con l’attività del datore di lavoro sportivo e non comprometta l’adempimento della prestazione sportiva;
  • previdenza e fisco: la Riforma del 2023 ha introdotto nuove tutele previdenziali e assistenziali. Tuttavia, è necessario conoscere la giurisprudenza nel periodo precedente, poiché può ancora orientare la risoluzione di controversie o far comprendere la ratio della nuova disciplina. Ad esempio, gli istruttori e gli altri addetti agli impianti sportivi sono generalmente soggetti all'obbligo assicurativo presso l’INPS (ex gestione ENPALS). Ancora, prima della riforma, le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) potevano beneficiare di un regime fiscale e contributivo agevolato (previsto dall’art. 67 del TUIR) per i compensi erogati ai propri collaboratori. Tuttavia, la giurisprudenza ha sempre richiesto, ai fini dell’applicazione di tale esenzione, una duplice prova a carico dell’associazione ovvero (i) la natura dilettantistica (non solo per iscrizione come tale presso il CONI, ma anche per l’effettivo svolgimento senza scopo di lucro) (ii) il carattere non professionale della prestazione (l’attività del collaboratore non deve avere carattere di abitualità).

di Gaia Stefania Galliena